E voi che cognome darete ai vostri figli?
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha dato ragione a chi riteneva che l’obbligo o l’esclusività del cognome paterno fosse un anacronistico retaggio patriarcale e non solo integrasse discriminazione tra i sessi, ma negasse rispetto alla privacy della vita familiare.
Il 7 gennaio 2014 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha infatti deciso il ricorso presentato da una coppia milanese, cui in Italia era stato impedito di attribuire alla loro bambina il solo cognome materno.
I genitori avevano chiesto all’anagrafe di registrare la nascita della loro bambina con il cognome materno, ma la richiesta venne respinta.
Il Tribunale di Milano, tempo dopo investito della questione dai genitori della bambina, aveva negato le ragioni della coppia chiarendo che, benché non vi fosse una norma di legge esplicita in tal senso, l’attribuzione del cognome paterno al nuovo nato trovava “radici profonde nella coscienza sociale e nella storia italiana”.
Nel tempo la Cassazione, nel 2006 e nel 2008, ha enunciato come l’esclusività del cognome paterno integrasse “discriminazione basata sul sesso” contrariamente ai principi della Carta dei diritti Ue, e nel 2012 un decreto del Presidente della Repubblica ha previsto la possibilità di “aggiungere” il cognome della madre a quello del padre.
Ad avviso della Corte Europea tale “aggiunta” non era però, sufficiente a garantire l’eguaglianza tra i genitori e, accogliendo le motivazioni dei coniugi milanesi, fondate sul desiderio di vedere attribuito alla loro figlia il cognome materno con l’intento di perpetuare il patrimonio umano e morale del nonno materno, essendo il cognome altrimenti destinato alla scomparsa (non avendo eredi il fratello della madre), il 7 gennaio 2014 ha condannato l’Italia “ad adottare riforme idonee a rimediare alla violazione riscontrata”.
Nel settembre 2014, in adempimento della richiesta della Corte Europea, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sul doppio cognome dei figli.
Il provvedimento deve essere ancora discusso in Senato, ma dopo l’approvazione (che ci si augura avvenga a breve) anche del secondo ramo del Parlamento, sarà possibile al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici dello Stato Civile chiedere che ai figli sia assegnato alternativamente il cognome della madre, del padre o di entrambi nell’ordine concordato o, in mancanza di accordo, in ordine alfabetico.
Il disegno di legge nel rispetto del principio di eguaglianza nella filiazione disciplina analogamente il caso dei figli nati nel matrimonio, dei figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, e dei figli adottivi. Per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti da un solo genitore, il cognome dell’altro potrà essere aggiunto solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto per primo nonché del figlio stesso se ha compiuto 14 anni.
Tutti i figli maggiorenni, nati sotto la vecchia disciplina, potranno dichiarare di volere aggiungere il cognome dell’altro genitore con una semplice dichiarazione orale o scritta e autenticata all’Ufficiale di stato civile, che annoterà la dichiarazione sull’atto di nascita.
Entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento verrà emanato un regolamento che modificherà adeguandolo alla nuova disciplina l’ordinamento dello Stato Civile (DPR396/2000).
Il testo integrale del disegno di legge è facilmente reperibile on line o consultabile direttamente sul sito della Camera dei deputati.
A cura dell'Avvocato Isabella Mauceri
Studio Prestinoni e Associati - Varese
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