Nuova legge contro il Cyberbullismo
Entrerà in vigore il 18 giugno 2017 la Legge 29 maggio 2017 n. 71 contenente disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Si era già dato conto in un contributo di settembre scorso del cammino della proposta di Legge e finalmente il nostro paese dispone di un provvedimento necessario quanto atteso.
La legge, apertamente volta al contrasto di un fenomeno dilagante e pericoloso, è incentrato a principi di prevenzione dei comportamenti illeciti, di formazione dei soggetti e degli operatori più direttamente a contatto con ambienti a rischio quali le scuole innanzitutto e efficacia di intervento, intesa sia come tutela delle vittime che come azione repressiva nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti.
La Legge definisce innanzitutto il «cyberbullismo» come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Questo sforzo di elencazione nella individuazione dei comportamenti rilevanti è segno tangibile della estensione del fenomeno e della sua delicatezza.
I comportamenti rilevanti spaziano da quelli chiaramente illeciti e tanto eclatanti da essere chiaramente percepiti nella loro illiceità, a comportamenti spesso subdoli e talmente “al limite” da essere difficilmente percepiti se non dalle vittime, forse dai terzi, come comportamenti di per sé quasi trascurabili o facilmente ignorabili.
La cronaca ci ha invece abituato, e in questo senso il Legislatore si assume il compito di educarci, al riconoscimento come cyberbullismo anche di “semplici” atti di isolamento o messa in ridicolo.
Gli effetti di tutti questi comportamenti indifferentemente possono essere devastanti.
All’art. 2 sono chiarite le procedure e i soggetti che possono chiedere al gestore del sito internet interessato il blocco, l’oscuramento o la rimozione del contenuto lesivo.
In questo senso gli interventi positivi previsti sono molteplici: l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio volto alla prevenzione e al contrasto del cyber bullismo, la previsione di sanzioni disciplinari specifiche a cura delle istituzioni scolastiche in relazione alla gravità delle condotte. Il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad adottare in tempi ben precisi linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
Tali linee di orientamento prevedono la formazione del personale scolastico, attraverso la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica; contemplano, altresì, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. La legge (art. 6) si rivolge ai servizi territoriali per l’elaborazione di progetti specifici volti al sostegno delle vittime e alla “rieducazione” dei minori autori di queste condotte attraverso attività riparatorie o di utilità sociale.
Si tratta di un intervento essenziale alla luce degli allarmanti dati che, per esempio, nella sola Regione Lombardia - che sul tema ha varato nello scorso gennaio una Legge che prevede uno stanziamento a contrasto del fenomeno di oltre 300.000 euro - conterebbe quali vittime di cyberbullismo il 22 per cento di giovani di età compresa tra i 15 ai 24 anni.
A cura dell'Avvocato Isabella Mauceri
Prestinoni e Associati Avvocati - Varese
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