L’affido familiare e la continuità affettiva
Lo sapevate che ogni famiglia può accogliere minori che si trovano in difficoltà? Con una nuova legge oggi può anche avere la priorità in caso di disponibilità all'adozione dello stesso.
Il nostro ordinamento giuridico prevede infatti, alla Legge 184/1983 poi modificata dalla Legge 149/2001, l’istituto dell’affidamento familiare.
Si tratta di un istituto di grande rilievo umano e sociale, non sempre conosciuto e adeguatamente diffuso.
La legge consente che quando un minore si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a garantirne la corretta e sana crescita e l’armonico sviluppo egli sia affidato a una famiglia o a una persona singola che possano assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
Si tratta di un servizio di aiuto e sostegno a nuclei familiari in difficoltà con l’obiettivo primario di tutelare l’infanzia da situazioni più o meno contingenti, ma di sicuro danno per la crescita dei minori.
Quanto può durare?
La durata dell’istituto è temporanea e il tempo è quello necessario a consentire alla famiglia d’origine di superare le specifiche difficoltà in cui versa per le più svariate ragioni.
L’affido può essere a breve, medio e lungo termine e anche a tempo parziale ed è supportato da un progetto ben preciso elaborato dai servizi sociali tenendo presente le eventuali indicazioni dell’Autorità Giudiziaria.
La decisione dell’affido può essere presa dall’Autorità Giudiziaria su segnalazione dei servizi territoriali che hanno diagnosticato la situazione problematica e disfunzionale all’interno della famiglia d’origine e che poi contribuiranno all’individuazione dei soggetti (famiglia o persona singola come espressamente prevede la Legge 184/1983) più idonei ad adempiere all’affido con i doveri di istruzione, mantenimento ed educazione che sono connessi.
Può, altresì, essere conseguenza di un accordo tra servizi sociali e famiglia e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
Come si diventa affidatari?
Per diventare affidatari occorre rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio comune di residenza e disporre di spazio “emotivo e fisico” per l’accoglienza del minore in difficoltà, di buona capacità educativa e di consapevolezza che la famiglia di origine è soggetto presente nel percorso di affido, soggetto da affiancare e non da sostituire.
L’affido non è l’adozione: esso è temporaneo implicando il rientro nella famiglia d’origine con la quale si mantengono significativi rapporti; il minore non diviene figlio dell’affidatario e non sono richiesti a differenza dell’adozione precisi requisiti di status socio economico.
L’affido cessa con il venir meno dello stato di bisogno che lo ha generato oppure perché non ha dato buon esito o perché non può proseguire per altre ragioni, o perché segue una dichiarazione di adottabilità.
Possibilità di adottare e di mantenere rapporti affettivi
L’11 marzo 2015 il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge n. 1209 con il nuovo titolo "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".
Il disegno di legge, modificando la Legge 184/1983, prevede tra l’altro che qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Qualora poi, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
Ciò dà giusto rilievo proprio nell’ottica della diffusione di una cultura dell’affido e della promozione dei diritti dell’infanzia alle relazioni umane sottese al percorso di affido e alla rilevanza che queste hanno nello sviluppo delle persone.
Ultimi Aggiornamenti
Dopo l’approvazione del Senato risalente al marzo 2015, di cui avevamo detto qui sopra, anche la Camera dei deputati ha votato le Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
Il 19 ottobre 2015 il presidente della Repubblica ha, quindi, promulgato il provvedimento che diviene Legge dello Stato in vigore effettivamente dal 13 novembre 2015.
Il testo del Provvedimento è consultabile su sito www.gazzettaufficiale.it.
Se siete interessati a prendere in affido un minore potete rivolgervi:
- Servizi sociali del comune in cui si è residente.
- Associazione Albero Via Carbonin 2 a Velate (Varese)
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Associazione famiglie insieme Spazio "Oberdan" Castelseprio (VA)
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - TESEO Centro di consulenza per la Famiglia Segreteria: 0332 1691168 www.centrostuditeseo.it
A cura dell'Avvocato Isabella Mauceri
Prestinoni e Associati Avvocati - Varese
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